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lo schema di STATUTO in formato Word
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dello STATUTO
Nota:
Lo schema e le istruzioni di cui sopra
si riferiscono, ovviamente, a qualunque
tipo di Organizzazione di Volontariato.
Nel riquadro successivo troverai un
esempio concreto dello statuto di una
tipica "ASSOCIAZIONE AMICI DEL CUORE"
che fa parte della nostra Federazione
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SCHEMA
DI STATUTO PER
LE
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
(suggerito dalla Regione Veneto dopo
l’emanazione della delibera Dgr 4314 del
29/12/2009)
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ART. 1* (Denominazione e sede)
L’organizzazione di volontariato, denominata: <<.......>>
assume la forma giuridica di
associazione apartitica e
aconfessionale.
L’organizzazione ha sede legale in via/piazza....... nel
comune di ….....
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica
statutaria, ma l’obbligo di
comunicazione agli uffici competenti.
ART. 2* (Statuto)
L’organizzazione di volontariato <<…...>> è disciplinata dal
presente statuto, ed agisce nei limiti
della legge 11 agosto 1991, n. 266,
delle leggi regionali di attuazione e
dei principi generali dell’ordinamento
giuridico.
L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione
dello statuto per la disciplina degli
aspetti organizzativi più particolari.
ART. 3 (Efficacia dello statuto)
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla
organizzazione; esso costituisce la
regola fondamentale di comportamento
dell’attività della organizzazione
stessa.
ART. 4 (Interpretazione dello statuto)
Lo statuto è interpretato secondo le regole della
interpretazione dei contratti e secondo
i criteri dell’articolo 12 delle
preleggi al codice civile.
ART. 5* (Finalità)
L’associazione non ha scopo di lucro e persegue
esclusivamente finalità di solidarietà
sociale nell’ambito ………………………………….
L’Associazione si propone pertanto di svolgere le seguenti
attività:
L’organizzazione di volontariato opera nel territorio della
Regione Veneto.
ART. 6* (Ammissione)
Sono aderenti dell’organizzazione tutte le persone fisiche
che condividono le finalità
dell’organizzazione e, mosse da
spirito di solidarietà, si impegnano
concretamente per realizzarle.
L’ammissione all’organizzazione è deliberata dal Consiglio
Direttivo, ratificata dalla Assemblea
nella prima riunione utile.
L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando
il diritto di recesso.
ART. 7 (Diritti e doveri degli aderenti)
Gli aderenti all’organizzazione hanno il diritto di:
-
eleggere gli organi sociali e di
essere eletti negli stessi;
-
essere informati sulle attività
dell’associazione e controllarne
l’andamento;
-
essere rimborsati dalle spese
effettivamente sostenute per
l’attività prestata, ai sensi di
legge;
-
prendere atto dell’ordine del giorno
delle assemblee, prendere visione
del rendiconto economico –
finanziario, consultare i verbali.
Gli aderenti all’organizzazione hanno il dovere di:
-
rispettare il presente statuto e
l’eventuale regolamento interno;
-
svolgere la propria attività verso
gli altri in modo personale,
spontaneo e gratuito, senza fini di
lucro;
-
versare la quota associativa secondo l’importo
annualmente stabilito.
La quota sociale è intrasmissibile e non
rivalutabile.
ART. 8* (Perdita della qualifica di
socio)
La qualità di associato si perde per morte, recesso o
esclusione.
L’aderente all’organizzazione che contravviene ai doveri
stabiliti dallo statuto, può essere
escluso dall’organizzazione.
L’esclusione è deliberata dall’assemblea
con voto segreto e dopo aver ascoltato
le giustificazioni dell’interessato.
ART. 9* (Gli organi sociali)
Sono organi dell’organizzazione:
-
Assemblea dei soci
-
Consiglio direttivo
-
Presidente
Tutte le cariche sociali sono gratuite.
ART. 10 (L’assemblea )
L’assemblea è composta da tutti gli aderenti
all’organizzazione ed è l’organo
sovrano.
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o,
in sua assenza, dal Vicepresidente.
Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo
da altri aderenti, conferendo delega
scritta. Non sono ammesse più di tre
deleghe per ciascun aderente (da
valutarsi in proporzione al numero
complessivo degli aderenti).
L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti
ferme le limitazioni previste per le
modifiche statutarie e lo scioglimento
dell’associazione.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale,
sottoscritto dal Presidente e dal
Segretario e conservato presso la sede
dell’associazione, in libera visione a
tutti i soci.
ART.11
(Compiti dell’Assemblea)
L’assemblea deve:
-
approvare il conto consuntivo;
-
fissare l’importo della quota
sociale annuale;
-
determinare le linee generali
programmatiche dell’attività
dell’associazione;
-
approvare l’eventuale regolamento
interno;
-
eleggere e revocare il Presidente e
il Consiglio Direttivo;
-
deliberare su quant’altro
demandatole per legge o per statuto,
o sottoposto al suo esame dal
Consiglio direttivo.
ART. 12 (Convocazione)
L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno per
l’approvazione del bilancio. Negli altri
casi su convocazione del Presidente,
anche su domanda motivata e altresì su
richiesta firmata da almeno un decimo
degli aderenti o quando il Consiglio
direttivo lo ritiene necessario.
La convocazione avviene mediante comunicazione scritta,
contenente l’ordine del giorno, spedita
almeno 15 giorni prima della data
fissata per l’assemblea all’indirizzo
risultante dal libro dei soci oppure
mediante avviso affisso nella sede
dell’associazione.
ART. 13 (Assemblea ordinaria)
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima
convocazione con la presenza della metà
più uno degli aderenti, presenti in
proprio o per delega, e in seconda
convocazione qualunque sia il numero
degli aderenti presenti, in proprio o in
delega.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle
che riguardano la loro responsabilità,
gli amministratori non hanno diritto di
voto.
ART. 14* (Assemblea straordinaria)
L’assemblea straordinaria modifica lo
statuto dell’associazione con la
presenza di almeno la metà più uno degli
associati e il voto favorevole della
maggioranza dei presenti e delibera lo
scioglimento e la liquidazione nonché la
devoluzione del patrimonio con il voto
favorevole di almeno ¾ degli associati.
Non è ammessa la 2° convocazione
dell’assemblea straordinaria.
ART. 15* (Consiglio Direttivo)
Il consiglio direttivo è l’organo di governo e di
amministrazione dell’associazione ed
opera in attuazione delle volontà e
degli indirizzi generali dell’assemblea
alla quale risponde direttamente e dalla
quale può essere revocato.
Il consiglio direttivo è formato da un numero dispari di …..
componenti, eletti dall’assemblea tra
gli aderenti, per la durata di anni 3 e
sono rieleggibili per ….. mandati.
Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è
presente la maggioranza dei componenti.
Nel caso in cui il consiglio direttivo è
composto da soli tre membri esso è
validamente costituito e delibera quando
sono presenti tutti. Le deliberazioni
sono assunte a maggioranza dei presenti.
Il presidente dell’organizzazione è il presidente del
Consiglio Direttivo ed è nominato
dall’assemblea assieme agli altri
componenti il Consiglio.
ART. 16* (Il Presidente)
Il presidente rappresenta legalmente l’associazione e compie
tutti gli atti che la impegnano verso
l’esterno.
Il presidente è eletto dall’assemblea tra i propri componenti
a maggioranza dei presenti.
Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e
cessa per scadenza del mandato, per
dimissioni volontarie o per eventuale
revoca decisa dall’ assemblea, con la
maggioranza dei presenti.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio
Direttivo, il presidente convoca
l’assemblea per la elezione del nuovo
presidente.
Il presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio
Direttivo, svolge l’ordinaria
amministrazione sulla base delle
direttive di tali organi, riferendo al
Consiglio Direttivo in merito
all’attività compiuta.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua
attribuzione ogniqualvolta questi sia
impossibilitato nell’esercizio delle sue
funzioni.
ART. 17 (Risorse economiche)
Le risorse economiche
dell’organizzazione sono costituite da:
-
contributi degli aderenti e/o di privati;
-
contributi dello Stato, di enti o istituzioni
pubbliche finalizzati esclusivamente
al sostegno di specifiche e
documentate attività o progetti;
-
contributi di organismi internazionali;
-
donazioni e lasciti testamentari;
-
rimborsi derivanti da convenzioni;
-
entrate derivanti da attività commerciali e
produttive marginali, da inserire in
una apposita voce di bilancio.
ART. 18 (I beni)
I beni dell’organizzazione sono beni immobili, beni
registrati mobili e beni mobili. I beni
immobili ed i beni registrati mobili
possono essere acquistati
dall’organizzazione, e sono ad essa
intestati.
I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni
mobili che sono collocati nella sede
dell’organizzazione sono elencati
nell’inventario, che è depositato presso
la sede dell’organizzazione e può essere
consultato dagli aderenti.
ART. 19 (Divieto di distribuzione degli
utili)
L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo
indiretto, utili e avanzi di gestione
nonché fondi, riserve o capitale durante
la propria vita, a meno che la
destinazione o la distribuzione non
siano imposte per legge.
L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali utili
o avanzi di gestione per la
realizzazione delle attività
istituzionali.
ART. 20 (Proventi derivanti da attività
marginali)
I proventi derivanti da attività commerciali o produttive
marginali sono inseriti in apposita voce
del bilancio dell’organizzazione;
L’assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che
deve essere comunque in armonia con le
finalità statutarie dell’organizzazione
e con i principi della L. 266/91.
ART. 21* (Bilancio)
I documenti di bilancio della organizzazione sono annuali e
decorrono dal primo gennaio di ogni
anno.
Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e
le spese sostenute relative all’anno
trascorso.
Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene
approvato dall’assemblea ordinaria entro
4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui
si riferisce il consuntivo.
ART. 22 (Convenzioni)
Le convenzioni tra l’organizzazione di volontariato ed altri
enti e soggetti sono deliberate dal
Consiglio Direttivo che ne determina
anche le modalità di attuazione, e sono
stipulate dal Presidente
dell’associazione, quale suo legale
rappresentante.
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del
presidente, presso la sede
dell’organizzazione.
ART. 23 (Dipendenti e collaboratori)
L’organizzazione di volontariato può assumere dipendenti e
giovarsi dell’opera di collaboratori
autonomi, nei limiti previsti dalla L.
266/91.
I rapporti tra l’organizzazione ed i dipendenti e
collaboratori sono disciplinati dalla
legge e da apposito regolamento adottato
dall’organizzazione.
ART.
24* (Responsabilità ed assicurazione
degli aderenti)
Gli aderenti che prestano attività di volontariato sono
assicurati per malattie, infortunio, e
per la responsabilità civile verso i
terzi ai sensi dell’art. 4 della L.
266/91.
ART. 25 (Responsabilità della
organizzazione)
L’organizzazione di volontariato risponde, con le proprie
risorse economiche, dei danni causati
per inosservanza delle convenzioni e dei
contratti stipulati.
ART. 26 (Assicurazione
dell’organizzazione)
L’organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni
derivanti da responsabilità contrattuale
ed extra contrattuale della
organizzazione stessa.
ART. 27* (Scioglimento e devoluzione del
patrimonio)
Lo scioglimento è deliberato dall’assemblea straordinaria col
voto favorevole di almeno ¾ degli
associati.
In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione
dell’organizzazione, i beni che
residuano dopo l’esaurimento della
liquidazione saranno devoluti ad altre
organizzazioni di volontariato operanti
in identico o analogo settore.
ART. 28 (Disposizioni finali)
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa
riferimento alle normative vigenti in
materia ed ai principi generali
dell’ordinamento giuridico.