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      COME FONDARE UNA NUOVA ASSOCIAZIONE

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Come fondare una nuova associazione

Come fondare un’associazione di “Amici del Cuore”? Per prima cosa bisogna averne voglia, ma, chi sta leggendo certamente ne ha ed è ben motivato!
Superata questa incognita è indispensabile trovare alcune persone, non necessariamente molte, disposte a collaborare e a diventare “Soci fondatori”! Potrebbero essere alcuni Pazienti o dei loro Parenti, qualche Cardiologo volonteroso oppure degli Infermieri che apprezzano l’iniziativa. Cinque o sei persone sono sufficienti.

Per prima cosa si appronta uno Statuto, personalizzando lo schema proposto nel secondo riquadro della presente pagina web, in funzione della realtà sociale, territoriale ecc. in cui si opererà.  
Il nome della nuova Associazione sarà concordato con i Soci fondatori. Molto diffuso è “Amici del Cuore” di….(località). oppure “Cuore Amico” di….(località); altre Associazioni ancora si chiamano “Cuore sereno” “Dolce Cuore” oppure “CardioClub” ecc.
Completato lo statuto secondo lo schema suggerito, è necessario conferire riconoscibilità legale alla vostra Associazione mediante un atto costitutivo. Di solito, per queste cose, si va da un notaio con costi che vi potete immaginare. Potete fare a meno del notaio se vi rivolgerete al CSV (Centro Servizi Volontariato) della vostra provincia.

Potete mettervi in contatto con il CSV di vostra competenza cercando con Google oppure collegandovi al seguinte link:

http://www.csvnet.it/chi-siamo/chisiamocsv/elenco-schede-csv

Nel caso incontriate delle difficoltà, la Segreteria della Federazione è a vostra disposizione per darvi una mano da... Amici.

Il CSV della vostra provincia è comunque preposto a fornirvi tutte le informazioni utili e necessarie per la registrazione dell'atto costitutivo insieme allo statuto e per le iscrizioni al Registro  della vostra Regione.

Lo schema di statuto proposto di seguito, è stato indicato dalla Regione Veneto per poter essere iscritti all’albo delle associazioni di volontariato. L'iscrizione al Registro Regionale delle ODV vi consente di iscrivere la vostra associazione tra gli aventi diritto al 5 per mille, e a concorrere a tutti i bandi (per il finanziamento di progetti) indetti dal CSV, dalla Regione o da altri enti pubblici. Inoltre, chi farà delle donazioni alla vostra Associazione avrà il diritto di godere delle detrazioni fiscali di legge. La contabilità ed il bilancio dell’associazione devono seguire delle semplici ma precise regole indicate dalla leggi ed, eventualmente dalle delibere delle Regioni. Comunque un valido aiuto potrà esservi dato dal vostro CSV e dal Segretario della Federazione Triveneto Cuore.

I Soci fondatori hanno il compito di preparare ed organizzare la prima Assemblea. Darsi da fare quindi per reclutare nuovi Soci! L’esperienza insegna che nel primo consiglio non è male se è presente qualche Cardiologo (il Primario della Cardiologia di riferimento o un suo Collaboratore, oppure il responsabile della cardiologia riabilitativa ecc.). Successivamente queste figure, spesso molto impegnate e quindi con poco tempo a disposizione, potranno utilmente andare a far parte di un Comitato tecnico-scientifico nel quale sarà utile inserire, se disponibili, anche un Commercialista e/o un Avvocato o un Magistrato.
Per individuare le prime attività da realizzare e per avere spunti e suggerimenti vi consigliamo di consultare l’elenco delle attività delle associazioni aderenti alla Federazione Trivenetocuore.

Un auspicio: se vi trovate in una sede ubicata nel Triveneto, iscrivete la nuova Associazione alla Federazione Trivenetocuore; saremo più forti e potremo scambiarci informazioni e consigli.
Una raccomandazione: aderite anche a CONAcuore* (coordinamento nazionale delle associazioni di volontariato cardiologico) per rafforzare la rappresentatività a livello nazionale.

Auguri di buon lavoro.

 
     

     
 

 

Scarica lo schema di STATUTO in formato Word         

Scarica le istruzioni per la redazione dello STATUTO  

Nota: Lo schema e le istruzioni di cui sopra si riferiscono, ovviamente, a qualunque tipo di Organizzazione di Volontariato. Nel riquadro successivo troverai un esempio concreto dello statuto di una tipica "ASSOCIAZIONE AMICI DEL CUORE" che fa parte della nostra Federazione

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SCHEMA DI STATUTO PER

LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

(suggerito dalla Regione Veneto dopo l’emanazione della delibera Dgr 4314 del 29/12/2009)

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ART. 1* (Denominazione e sede)

L’organizzazione di volontariato, denominata: <<.......>> assume la forma giuridica di associazione apartitica e aconfessionale.

L’organizzazione ha sede legale in via/piazza....... nel comune di ….....

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2* (Statuto)

L’organizzazione di volontariato <<…...>> è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991, n. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5* (Finalità)

 L’associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nell’ambito ………………………………….

L’Associazione si propone pertanto di svolgere le seguenti attività:

  •  
  •  
  •  
  •  

L’organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6* (Ammissione)

Sono aderenti dell’organizzazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell’organizzazione e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L’ammissione all’organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, ratificata dalla Assemblea nella prima riunione utile.

 L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

ART. 7 (Diritti e doveri degli aderenti)

 Gli aderenti all’organizzazione hanno il diritto di:

  • eleggere gli organi sociali  e di essere eletti negli stessi;
  • essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
  • essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, ai sensi di legge;
  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali. 

Gli aderenti all’organizzazione hanno il dovere di:

  • rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
  • svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
  • versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito.

La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 8* (Perdita della qualifica di socio)

 La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

 L’aderente all’organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’organizzazione. L’esclusione è deliberata dall’assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato.

ART. 9* (Gli organi sociali)

Sono organi dell’organizzazione:

  • Assemblea dei soci
  • Consiglio direttivo
  • Presidente

 Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 10 (L’assemblea )

 L’assemblea è composta da tutti gli aderenti all’organizzazione ed è l’organo sovrano.

 L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

 Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun aderente (da valutarsi in proporzione al numero complessivo degli aderenti).

L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell’associazione.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell’associazione, in libera visione a tutti i soci.

ART.11 (Compiti dell’Assemblea)

L’assemblea deve:

  • approvare il conto consuntivo;
  • fissare l’importo della quota sociale annuale;
  • determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
  • approvare l’eventuale regolamento interno;
  • eleggere e revocare il Presidente e il Consiglio Direttivo;
  • deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 12 (Convocazione)

L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli aderenti o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l’ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l’assemblea all’indirizzo risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell’associazione.

ART. 13 (Assemblea ordinaria)

L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14* (Assemblea straordinaria)

 L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’associazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

Non è ammessa la 2° convocazione dell’assemblea straordinaria.

ART. 15* (Consiglio Direttivo)

Il consiglio direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il consiglio direttivo è formato da un numero dispari di ….. componenti, eletti dall’assemblea tra gli aderenti, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per ….. mandati.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il consiglio direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il presidente dell’organizzazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall’assemblea assieme agli altri componenti il Consiglio.

ART. 16* (Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l’associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

Il presidente è eletto dall’assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

 Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’ assemblea, con la maggioranza dei presenti.

 

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il presidente convoca l’assemblea per la elezione del nuovo presidente.

Il presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:

  • contributi degli aderenti e/o di privati;
  • contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  • contributi di organismi internazionali;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • rimborsi derivanti da convenzioni;
  • entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio.

ART. 18 (I beni)

I beni dell’organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’organizzazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 19 (Divieto di distribuzione degli utili)

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART. 20 (Proventi derivanti da attività marginali)

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell’organizzazione;

L’assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione e con i principi della L. 266/91.

ART. 21* (Bilancio)

I documenti di bilancio della organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.

 Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all’anno trascorso.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 22 (Convenzioni)

 Le convenzioni tra l’organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’associazione, quale suo legale rappresentante.

 Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’organizzazione.

ART. 23 (Dipendenti e collaboratori)

 L’organizzazione di volontariato può assumere dipendenti e giovarsi dell’opera di collaboratori autonomi, nei limiti previsti dalla L. 266/91.

I rapporti tra l’organizzazione ed i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’organizzazione.

 ART. 24* (Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

Gli aderenti che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 4 della L. 266/91.

ART. 25 (Responsabilità della organizzazione)

 L’organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 26 (Assicurazione dell’organizzazione)

L’organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 27* (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

 Lo scioglimento è deliberato dall’assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

 In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell’organizzazione, i beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

ART. 28 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia  ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

 
 

 

 
     

     
  Qui di seguito puoi scaricare lo statuto dell'Assoc. AMICI DEL CUORE DI CAMPOSAMPIERO. 

Questo statuto, redatto agli inizi di marzo 2010, è stato uno dei primi ad essere approvati dalla Regione Veneto dopo l'entrata in vigore della delibera  Dgr 4314 del 29/12/2009, a seguito della quale è stato riformato il Registro Regionale delle ODV, sono stati imposti schemi di bilancio e di statuto uniformi per tutte le ODV (Organizzazioni di Volontariato) iscritte al Registro.

Parecchie associazioni federate hanno fatto proprio questo statuto dopo averlo opportunamente personalizzato.

Scarica in formato Word lo STATUTO di Camposampiero 

 

 
 

 

 

 

                    

 

 

 

 

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